Roma, 4 ottobre 2017 – L’intervista a Placido Putzolu, presidente della Federazione della mutualità Fimiv sulla rivista “Il Treno”.
L’iter della riforma del Terzo settore ha conseguito una tappa fondamentale, il 3 luglio scorso, con l’emanazione del Decreto legislativo n. 117, riguardante il Codice del Terzo Settore (pubblicato il 2 agosto 2017 nella Gazzetta Ufficiale al n. 179).
Il Codice, come è noto, riguarda anche le società di mutuo soccorso in quanto enti appartenenti a pieno titolo al novero del Terzo Settore (art. 4, comma 1). Ma la disciplina della nostra realtà associata rimane ancorata alla legge 3818/1886 (significativamente riformata con l’articolo 23 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012).
Fimiv ha seguito con attenzione il lungo processo di riforma del Terzo Settore assunto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ha agito, in un contesto giuridico e politico complesso e difficile, al fine di completare per le società di mutuo soccorso un assetto normativo adeguato alle loro istanze e coerente al ruolo che esse svolgono nel campo sanitario, sociale e culturale.
In 104 articoli, il nuovo Codice opera un ambizioso riordino dei cosiddetti Enti del Terzo settore (Ets), applicando una disciplina omogenea a tutto il Terzo settore, che viene definito come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.
Il Codice prevede una sezione dedicata alle società di mutuo soccorso. Tra gli adempimenti disposti dal Codice per le società di mutuo soccorso, come per gli altri enti del Terzo Settore, c’è l’iscrizione in una apposita sezione del Registro unico nazionale la cui procedura verrà definita dal Ministero entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (art. 53), previa individuazione della struttura competente da parte delle Regioni (art. 45).
Con l’iscrizione al registro, tutti gli Ets saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma.
L’attuazione della riforma del Terzo settore rappresenta indubbiamente un’occasione importante per dare soluzione ad alcune ambiguità normative su cui la Fimiv aveva sollecitato un intervento correttivo (versamento del contributo del 3 per cento ai fondi mutualistici (art. 44); la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese per le società di mutuo soccorso di piccole dimensioni (art. 44); il mantenimento del patrimonio per quei sodalizi che si trasformano in associazioni del terzo settore) conferendo alle società di mutuo soccorso un quadro legislativo più certo e coerente rispetto al ruolo che sono chiamate a svolgere in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e previdenziale.