Decreto Legislativo, 3 luglio 2017, n. 112, art. 5
Gazzetta Ufficiale, 19 luglio 2017, n. 167
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Art. 5 – Costituzione (2)
1. L’impresa sociale e’ costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformita’ alle norme del presente decreto e in particolare indicare:
a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all’articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.
(2) L’art. 5 del succitato decreto si applica anche alle società di mutuo soccorso iscritte nella sezione del Registro imprese relativo alle imprese sociali e nell’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017 art. 1, comma 1, lettere a) e d) modificanti l’art. 1 e l’art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013.