Contributo associativo

Somma versata dal socio alla società di mutuo soccorso per il suo funzionamento e per la erogazione dei sussidi. Non costituisce il corrispettivo di una attività economica, ma è l’ espressione della partecipazione del socio alla solidarietà generale. Conseguentemente, il contributo associativo non può essere qualificato come ricavo, bensì rappresenta una entrata di carattere patrimoniale.

Costi di gestione

Spese sostenute dalla società di mutuo soccorso per consentire l’esercizio dell’attività solidaristica e della struttura, nonché per l’eventuale svolgimento di attività commerciali complementari.

Detraibilità dei contributi associativi

A seguito della emanazione del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, in particolare con l’art.13, è stata prevista per il socio la possibilità di detrarre dalla base imponibile posta a presupposto della propria dichiarazione dei redditi il contributo associativo versato ad una società di mutuo soccorso per un ammontare pari al 19% dello stesso, con il limite massimo di € 1.291,14.

Deducibilità fiscale dei contributi

La disciplina fiscale (per un importo massimo di € 3.615,20) dei contributi di assistenza sanitaria versati a casse, fondi e società di mutuo soccorso (assimilate da risoluzione del Ministero delle Finanze), versati in conformità a disposizione di legge,contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale, è espressa nell’art. 51, art. 3, comma 2, lettera a) del Tuir (DPR 917/86).

Dimissioni protette

Indica un servizio di assistenza domiciliare rivolto a cittadini dimessi da reparti ospedalieri, strutture riabilitative, Rsa, che non sono in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure e dell’assistenza come indicato nella fase di dimissione.

Fondi integrativi del Ssn

Possono essere istituiti da soggetti pubblici e privati in base a contratti e accordi collettivi, regolamenti di regioni, enti territoriali e locali, deliberazioni di organizzazioni non-profit o di società di mutuo soccorso. Sono autogestiti o affidati in gestione tramite convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

Le agevolazioni fiscali previste (deducibilità del contributo annuo versato per un importo massimo di 3.615,20 euro) per i Fondi integrativi del Ssn impongono agli stessi il divieto di adottare strategie di selezione dei rischi.

Un decreto del ministro della Sanità ha indicato gli ambiti di intervento che possono essere garantiti dai fondi integrativi del Ssn: 1) prestazioni aggiuntive, non comprese nei Lea e con questi integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate, fra cui le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali e odontoiatriche non a carico del Ssn; 2) prestazioni erogate dal Ssn comprese nei Lea per la sola quota posta a carico dell’assistito (ticket, prestazioni in regime di libera professione intramuraria, servizi alberghieri ecc.); 3) prestazioni socio-sanitarie non comprese nei Lea e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente.

Inclusione sociale

Condizione che consente a tutti i cittadini di accedere ai percorsi di assistenza più efficaci ed appropriati in relazione ai propri bisogni.

Integrazione socio-sanitaria

Definisce un modello organizzativo di presa in carico dei pazienti fondato sulla razionalizzazione del percorso di cura che riguarda una serie di interventi compresi tra prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Esso configura un livello assistenziale riferito non a singole prestazioni ma a pacchetti multidisciplinari e multiprofessionali volti a garantire, anche nel lungo periodo, continuità fra cura e riabilitazione. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria riguardano prevalentemente l’area materno-infantile, gli anziani, l’handicap, le patologie psichiatriche, la dipendenza da droga, alcool e farmaci, le patologie per infezione da Hiv, l’assistenza ai malati terminali, le disabilità derivanti da malattie croniche. Sono le regioni a definire i criteri di finanziamento e di gestione integrata fra Usl e Comuni.

Lea/Liveas

Acronimi di livelli essenziali di assistenza sanitaria, ovvero l’insieme di trattamenti e prestazioni che il servizio sanitario nazionale (Ssn) eroga ai cittadini in misura totale, quando il cittadino accede ai servizi in forma completamente gratuita, o parziale, quando è prevista la compartecipazione economica diretta del cittadino al costo sanitario (es. ticket).

Libera professione intramuraria (intramoenia)

Condizione di esercizio della libera professione da parte di medici specialisti all’interno della struttura ospedaliera pubblica da cui dipendono (regime pubblico/privato) e al di fuori dell’orario di lavoro previsto per il servizio aperto al pubblico. Qualora la struttura pubblica non sia in grado di ospitare al suo interno l’esercizio privato della professione, essa può autorizzare il medico dipendente all’esercizio della libera professione intramuraria anche presso altra sede.

Libera professione extramuraria (extramoenia)

Indica l’esercizio della libera professione da parte di medici specialisti senza rapporto di lavoro dipendente con strutture sanitarie pubbliche (regime privato).

Ltc

Acronimo di long term care (assistenza di lunga durata). Indica una condizione di necessità di cure sanitarie e/o sociosanitarie continue e prolungate nel tempo per soggetti colpiti da malattie gravi e/o croniche tra cui il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’infezione da Hiv, la sclerosi a placche, il cancro, le malattie genetiche, le malattie neurologiche, ecc.

Moral hazard

Azzardo morale,ovvero propensione della persona assicurata e/o dei suoi familiari a formulare con maggiore facilità richieste di servizi assistenziali che altrimenti non si sarebbero manifestate.

Mutuo soccorso

Aiuto collettivo e privato del gruppo verso il singolo associato colpito da malattia, impossibilità al lavoro o morte. Non è assimilabile né al concetto di assistenza né a quello di previdenza.

Mutualità

Espressione di uno scambio solidaristico sotto forma di erogazioni economiche o di attività esclusivamente per e tra i soci. Il rapporto associativo è libero e volontario.

Le società di mutuo soccorso sono soggetti giuridici a mutualità pura: esse svolgono esclusivamente attività per i soci e tra i soci, ai quali assicurano non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche. Eventuali avanzi di gestione sono accantonati a patrimonio indivisibile intergenerazionale.

Non selezione dei rischi

Condizione di non esclusione o limitazione di una copertura sanitaria in relazione a età, sesso o patologie pregresse, come imposto ai fondi sanitari integrativi del Ssn.

Porta aperta

Condizione di non selezione della base associativa: tutti possono aderire ad una società di mutuo soccorso, a prescindere dalle condizioni di salute.

Prestazioni

Definiscono le condizioni stabilite dalla società di mutuo soccorso per avere diritto, a seguito di malattia, inabilità al lavoro o morte, agli aiuti economici e sociali regolamentati dagli organismi dirigenti, a fronte della corresponsione dei contributi associativi annui da parte dei soci.

Selezione avversa

Con riferimento a coperture assicurative sanitarie, indica l’eccessiva concentrazione di soggetti con elevata rischiosità all’interno di un gruppo.

Solidarietà

In ambito mutualistico, rappresenta soprattutto l’impegno del gruppo – che nasce dal patto associativo che affranca i soci e li rende corresponsabili – nel venire incontro alle esigenze dell’associato che ha bisogno di aiuto. La mutualità volontaria nasce sulla base di un principio di autodifesa collettiva soprattutto per le fasce di popolazione meno favorite e meno protette. E la solidarietà si concretizza con il concorso paritario ai sussidi rispondenti ai bisogni espressi dalla base associativa.

Socio

Chi partecipa insieme con altri ad una qualsiasi impresa, dividendone i rischi e gli utili. Nelle società di mutuo soccorso sono tutti gli aderenti che versando la quota sociale condividono le attività e le finalità della società secondo le norme contenute nello statuto sociale approvato dall’assemblea dei soci.

Sussidiarietà

Un principio giuridico-amministrativo affermato dall’art. 118 della Costituzione, che riconduce le funzioni amministrative al livello gerarchico istituzionale (Circoscrizione, Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione, Stato) più prossimo ai cittadini. Gli organi istituzionali di livello superiore possono intervenire sui livelli sottostanti per creare le condizioni di un servizio amministrativo più efficiente ed efficace.

È inoltre un principio sociale che impone alle istituzioni di favorire, ovvero sussidiare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, senza sostituirsi ad essi, nello svolgimento di attività di interesse generale. Poiché l’intervento sussidiario dell’ente di livello superiore deve essere temporaneo e finalizzato a restituire le proprie funzioni e competenze all’ente di livello inferiore e poiché istituzioni territoriali e aggregazioni sociali devono cooperare per migliorare la gestione dei servizi, il principio di sussidiarietà assume due connotazioni: sussidiarietà verticale, che definisce la dinamica dello spostamento delle competenze verso gli enti istituzionali più prossimi ai cittadini e al territorio; sussidiarietà orizzontale, che determina il rapporto di cooperazione tra cittadini, sia singoli sia associati, e le istituzioni per l’organizzazione degli interventi più appropriati rispetto ai bisogni.

Sussidio

È l’aiuto in denaro dato al socio quando intervengono le condizioni richieste dalla prestazione di appartenenza. Non costituisce un rimborso delle spese in quanto con l’associazione alla mutua non vi è il trasferimento del rischio, come avviene nelle assicurazioni.

Volontariato

L’adesione alla società di mutuo soccorso è libera e volontaria. Anche le attività dei soci – sia quelle istituzionali sia quelle solidaristiche nei confronti degli altri associati – vengono svolte in genere senza compenso e si caratterizzano quindi come attività volontarie.

Terzo settore

Insieme di enti e formazioni sociali (onlus, associazioni di promozione sociale, società di mutuo soccorso, organizzazioni di volontariato e utilità sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative) accomunati dall’essere soggetti privati che operano nell’interesse generale e per finalità pubbliche attraverso un sistema democratico di governo e di determinazione delle scelte.