Iscrizione delle SMS nel Registro delle imprese sociali – Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 21 dicembre 2018

Gazzetta Ufficiale, 19 gennaio 2019, n. 16

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l’art. 2188 del codice civile;

Visto l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;

Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso;

Visto l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013, in attuazione della disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l’iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 10 ottobre 2017, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la procedura d’iscrizione nel registro delle imprese dell’organo amministrativo delle società in questione prevista all’art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;

Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017;

Decreta:
Art. 1 – Modifiche al decreto 6 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti, ulteriori, modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, lettera c), le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;

b) all’art. 2, comma 2, lettera d), le parole «la delibera di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l’attribuzione»;

c) all’art. 2, comma 2, lettera h), le parole «l’istanza di cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione».

Art. 2 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.