Disposizioni inerenti l’attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso

Decreto 30 ottobre 2014

Gazzetta Ufficiale, 6 febbraio 2015, n. 30

Sezione I – LA VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art. 1 Oggetto della Revisione

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell’oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la loro osservanza in fatto. La revisione si differenzia e resta distinta, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Art. 2 Periodicità delle Revisioni

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la revisione ha cadenza annuale. II biennio per la esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.

Art. 3 – Soggetti abilitati alle Revisioni

Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la revisione è svolta dall’Associazione stessa. Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un’Associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema di cui all’allegato A. Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico. La revisione è effettuata esclusivamente dai revisori iscritti nell’elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.

 

Sezione II – MODULISTICA ATTIVITÀ DI REVISIONE

Art. 4 – Modulistica attività revisionale

Sono approvati i seguenti modelli, relativi all’attività di revisione delle società di mutuo soccorso:

  • Verbale di revisione: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 1);
  • Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 2);
  • Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. 3);
  • Diffida a consentire lo svolgimento dell’accertamento (all. 4);
  • Relazione di mancata revisione/accerta-mento Revisione/Accertamento (all. 5);
  • Certificazione di avvenuta revisione (all. 6);
  • Attestazione di avvenuta revisione (all. 7);
  • Richiesta di integrazione alla revisione, di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del DM. 6 dicembre 2004 (all. 8);
  • Supplemento di verifica (all. 9).

 

Sezione III – CONTRIBUTO DI REVISIONE E FONDI MUTUALISTICI

Art. 5 Parametri di riferimento del contributo di revisione, accertamento e riscossione

II contributo di revisione per le società di mutuo soccorso è determinato sulla base del numero dei soci e dell’ammontare della raccolta dei contributi mutualistici. Nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta. L’ammontare del contributo è stabilito con apposito decreto ministeriale all’ inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006. All’accertamento e riscossione del contributo di revisione, provvedono le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti e per quelle di cui alla convenzione prevista dal precedente art. 3, comma 2; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6 Fondi mutualistici, accertamento e riscossione

All’accertamento e riscossione del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 provvedono le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico. La stipula della convenzione di cui all’art. 3 del presente decreto, limitata alla sola effettuazione della revisione periodica, non rileva ai fini della individuazione dei destinatari del versamento del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e della devoluzione del patrimonio in base all’art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, introdotto dall’art. 23, comma 5 del decreto legge n. 179 del 2012.

 

Sezione IV – ISPEZIONE STRAORDINARIA

Art. 7 Soggetti abilitati e modalità di svolgimento

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, anche nei confronti delle Società di mutuo soccorso associate ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto. Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico iscritti nell’elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.

Art. 8 – Modulistica per l’attività ispettiva straordinaria

Sono approvati i seguenti modelli, relativi all’attività di ispezione straordinaria presso le Società di mutuo soccorso:

  • Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 10);
  • Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 11);
  • Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (all. 12);
  • Diffida a consentire lo svolgimento dell’accertamento (all. 13);
  • Relazione di mancata Ispezione/Accerta- mento (all. 14);
  • Richiesta di integrazione all’ispezione (all. 15);
  • Supplemento di verifica straordinaria (all. 16).

 

Sezione V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Norme compatibili

In quanto compatibili si applicano gli articoli da 5 a 16 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 recante la disciplina della “Vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché gli artt. 2 e da 4 a 8 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10 Disposizioni finali

L’attività di revisione ordinaria sarà operativa a partire dal 1 gennaio 2015, mentre l’attività ispettiva straordinaria sarà avviabile a partire dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.