Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229
“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419″

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 – Supplemento Ordinario n. 132

Art. 9
(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve contenere l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale”. Tale denominazione non puo’ essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalita’ diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;

b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;

c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;

d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all’articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria;

e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da societa’ di mutuo soccorso
riconosciute;

f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione
dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei
confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e’ rappresentato da:

a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;

b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni
erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:

a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche’ erogate da strutture non accreditate;

b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’eta’ evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita’.

6. Con decreto del Ministro della sanita’, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonche’ quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in
gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro della sanita’, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e’ emanato, su proposta del Ministro della sanita’, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all’ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:

a) le modalita’ di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalita’ di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell’assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull’attivita’ dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e’ disciplinata dall’articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita’, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale;
l’osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e’ disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell’entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133.”