Roma, 24 novembre 2021 – Con l’attivazione del RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore, a partire dal 24 novembre 2021 si apre un nuovo capitolo anche per l’ultracentenaria storia delle Società di Mutuo Soccorso, nel perseguimento di finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.
Ed è proprio alla luce di questa premessa che la Fimiv – Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria – nata nel 1900 quale Federazione Nazionale delle Società di Mutuo Soccorso – dovendo constatare, anche di recente, la presenza di soggetti giuridici che si appellano Società di Mutuo Soccorso senza corrisponderne alle caratteristiche proprie, ritiene utile e doveroso (verso le Associate, le Istituzioni e la collettività) precisare quanto segue:
Le Società di Mutuo Soccorso costituiscono una specie giuridica sottoposta alla Legge speciale 15 aprile 1886 n. 3818, riformata nel 2012, nonché al Codice del Terzo Settore ed alla disciplina cooperativistica in quanto compatibili.
Le Società di Mutuo Soccorso sono Enti del Terzo Settore iscritte nella sezione f) del RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore le cui attività, non lucrative ed aventi finalità di interesse generale, sono specificate negli articoli 1 e 2 della Legge speciale. Le modalità del loro svolgimento sono esercitate a norma di legge ovvero in gestione diretta e autonoma oppure mediata attraverso un’altra Società di Mutuo Soccorso.
A norma della predetta Legge speciale, la compagine associata nelle Società di Mutuo Soccorso è costituita da soci ordinari (persone fisiche ed anche giuridiche, limitatamente ad altre Società di Mutuo Soccorso e ai Fondi Sanitari Integrativi) in quanto fruitori diretti o mediati (con il solo riferimento agli iscritti dei soci persone giuridiche, sopra menzionati) delle prestazioni, servizi e sussidi mutualistici nonché da soci sostenitori (anche diversamente denominati, ma da non confondere con i soci sovventori tipici per esempio delle Mutue assicuratrici) in quanto persone fisiche o giuridiche, che spontaneamente conferiscono contribuzioni liberali o si prodigano con opere e altri beni materiali per sostenere e promuovere il perseguimento delle finalità sociali, senza avere diritto né al voto né alla erogazione di prestazioni, servizi o sussidi mutualistici né tantomeno a compensi. I soci sostenitori, altresì, “possono designare (la Legge speciale non dice “nominare”) fino a un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari”.
Le Società di Mutuo Soccorso sono sottoposte a controllo e vigilanza ministeriale a norma di legge.
Qualora una Società di Mutuo Soccorso perdesse la propria natura, incorrerebbe nella devoluzione del patrimonio a norma della precitata Legge speciale. Il Codice del Terzo Settore ha previsto una deroga a tale devoluzione fino al 31-12-2021, limitatamente ed unicamente per la trasformazione di una Società in Associazione del Terzo Settore o in Associazione di Promozione Sociale. Decorsa la suddetta data, la trasformazione sarà sempre possibile, pena la perdita del patrimonio. In entrambe le situazioni, sia chiaro, la Società di Mutuo Soccorso cessa di esistere e il nuovo soggetto risultante dalla trasformazione non può più fare uso della denominazione specifica né può avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate alle Società di Mutuo Soccorso.
Superate le incertezze del passato, dunque, le Società di Mutuo Soccorso hanno acquistato una forma giuridica definita che non può essere assimilata ad altre forme, siano esse Imprese Sociali, Cooperative, Mutue assicuratrici e, men che meno, Società di capitali o commerciali.
Le Società di Mutuo Soccorso si connotano per il rispetto dei seguenti comuni principi regolatori, volti al perseguimento delle finalità di interesse generale: natura non lucrativa, porta aperta, centralità del socio, solidarietà, sussidiarietà, partecipazione democratica, responsabilità sociale, controllo e trasparenza, autonomia gestionale. In tale cornice si inquadrano i benefici fiscali riconosciuti dal legislatore ai contributi versati dai soci.
Pertanto, nel ribadire il rispetto dovuto alla specificità giuridico-normativa del settore, la Fimiv afferma, anche in questa sede, il suo impegno a contrastare le Società di Mutuo Soccorso spurie ovvero irregolari, stigmatizzandone l’operato strumentale a finalità di profitto condotte da terzi.